Tutti i concetti dell'area Qualità sono validi anche per le certificazioni ISO 14000 ambientali che altrimenti non rispondono nella sostanza al concetto di "sviluppo sostenibile"; ancor oggi purtroppo relegati al ruolo di facili slogan.

L'integrazione fra i due sistemi permette notevoli risparmi di spesa e organizzativi (di mantenimento) e, in particolare per l'ambiente, di evitare sanzioni per scorretto utilizzo:
- dei rifiuti (ma anche dei soli registri) o dei fornitori "conferitori",
- delle aree, o del trasporto dei materiali pericolosi
- delle emissioni in atmosfera o nelle acque e relative analisi e manutenzioni
- di impianti produttivi di prodotti chimici, alimentari, rigenerazioni varie, ecc.

IN SINTESI Se un percorso di qualità permette di risparmiare costi dovuti a errori spesso nemmeno registrati o notati (si sa che si guadagna o rimette ma non cosa/quanto provoca questi effetti), la certificazione ISO di "garantire a terzi che siamo bravi" (lo dice l'ente per noi..) acquisendo nuovi clienti e grandi commesse (senza paura di fallire la fornitura), la certificazione ambientale è molto "etica" ma ormai indispensabile per alcune grandi aziende. Tutte le altre certificazioni nuove BS OHSAS e abbinabili come i SGSL oltre all'etica dimostrano (anche se volontarie) che siamo in regola con le norme obbligatorie, riducendo costi e sanzioni personali e aziendali. Questo è possibile solo "se sostanzialmente applicate nella pratica" e non per immagine/forma. Nessun settore può "chiamarsi fuori" da questi requisiti e la certificazione non è altro che un percorso/impegno che può aiutare a mantenere le buone pratiche; nel settore dei macchinari e impianti industriali l'ambiente si esprime con l'applicazione di direttive come la RAEE (se presenti parti elettriche della Bassa Tensione) e conseguenti Emc, ATEX (atmosfera esplosiva, in combinazione con componenti chimici) o GAS o PED (attrezzature in pressione che possono esplodere), Prod. da Costruzione pericolosi come amianto, fibre, ecc.

Gli stessi criteri sono applicabili nel caso i prodotti possano costituire un pericolo ambientale in qualsiasi momento della loro vita funzionale o residuale (smaltimento*) come previsto dalla Direttiva 92/59 CEE (recepita con D.L. 115 del 1995) relativa alla sicurezza dei prodotti e responsabilità in caso di danni o difetti accertati (DPR 224/88) da "prodotto difettoso".
Tale responsabilità comprende tutte le fasi (progettazione, produzione, manutenzione) fino alle istruzioni per l'uso che devono contenere cosa fare ed evitare per non danneggiare l'ambiente.
La responsabilità è estesa anche a chi "immette solo sul mercato i prodotti" e quindi ai rivenditori o distributori (art. 3 c.5 D.Lgs. 115/95).
Merita ricordare che tutti gli enti di controllo sono competenti in materia ambientale (NOE dei CC, GdF, CFS, PolStrada, ARPA, Vigili provinciali e Guardie Ecologiche, Polizia urbana, ASL) e possono accertare violazioni in qualsiasi ambito o condizione.