CERTIFICAZIONE QUALITA'
Preferite una certificazione "di immagine"(virtuale) o una "organizzazione funzionale" e volendo... "certificata"?



Le informazioni relative all'argomento sono ormai reperibili facilmente e in modo diffuso, ma occorre chiedersi oltre al rispetto dei punti della norma di riferimento "a cosa serve la certificazione e quali risultati deve portare" ?
Una qualsiasi certificazione deve portare reali benefici organizzativi interni all'azienda e concreti risultati duraturi nel tempo all'esterno per:
• prevenire o ridurre sprechi di risorse umane, di materiali ed economici
• creare modalità di lavoro efficienti e ripetibili, educando e formando il personale
• ottenere processi efficaci e facilmente gestibili non da una unica funzione o persona
• perseguire la qualità del prodotto e la sicurezza dello stesso sia durante l'uso che nel processo produttivo
• creare una responsabilizzazione degli addetti e dei ruoli a tutti i livelli in modo da creare fiducia all'interno dell'azienda e affidabilità sui mercati di riferimento
• documentare tutto l'indispensabile eliminando le inutili burocrazie
tutelare l'imprenditore e la vita stessa dell'azienda attraverso una traccia dei processi svolti che individuino chiaramente le scelte e le responsabilità, con lo scopo di ridurre e sanare eventuali errori (e questo oggi, a maggior ragione, con i "risvolti legali delle proprie scelte", ad ogni livello).
• evitare di colpevolizzare le risorse umane permettendo loro di crescere anche nelle esperienze negative.
In breve una certificazione che migliora il reale assetto organizzativo e produttivo dell'azienda è utile e va perseguita; al contrario quelle "solo di immagine" si rivelano un costo inutile e un blocco al miglioramento continuo.
E' facile comprendere che, con i presupposti sopra riportati, chiamarla "certificazione" si rivela una dicitura inesatta in quanto è un'attività che verifica solo una situazione già attuata senza modificarla; noi preferiamo definirla "organizzazione certificata".
N.B. Ora e in vigenza del TU Dlgs 81/2008 ciò che viene definito "il reale assetto organizzativo e produttivo" è in pratica l'ORGANIGRAMMA che va studiato e correttamente applicato in quanto influisce sulle responsabilità ed efficacia delle misure di sicurezza sul lavoro, obbligo di legge quindi e non solo "norma volontaria"! A seguire è semplice implementare un SGSSL con 7 semplici procedure.

 


A monte di una Certificazione di sistema qualità, è importante definire qual'è l'Organizzazione aziendale (intesa come "funzionale") per la migliore efficacia del sistema produttivo, con le risorse umane disponibili e finalizzato alla sicurezza.
Molte di queste considerazioni critiche sulla “non idonea” certificazione di sistema, oltre che per l'esperienza maturata, sono frutto della qualifica di ISPETTORE di Sistemi Qualità acquisita da Piero Ferrari; chi effettua l'implementazione tende in questo caso all'autocontrollo delle attività di consulenza e riconosce i punti critici (o non conformità) anche in aziende già certificate, proponendo efficaci correttivi. Procedure poco definite o ambigue e carenza di formazione iniziale sono le principali fonti di costo e di insuccesso dei sistemi certificati.
Ogni imprenditore saprà fare le sue scelte e….nel caso le sbagli, trovare la motivazione per ripartire dai valori fondamentali e buoni; una vera "organizzazione certificata" non è un peso, si ripaga da sola il costo di certificazione nei tre anni successivi e rende all'imprenditore la necessaria tranquillità per poter prendere decisioni su dati reali.
Per perseguire il fine del "rientro dell'investimento in tempi brevi" è indispensabile collegare certi punti, previsti nelle procedure e nei processi di produzione, ai relativi centri di costo (investimento o perdita) e di contribuzione agli utili, meglio se con un buon programma gestionale. Questo permetterà una corretta rilevazione di dati amministrativi per conoscere su quali prodotti/processi si guadagna o si rimette, e quanto.
Senza dati o con valori confusi ogni scelta si rivelerà sbagliata in proporzione; se un imprenditore non può avere gli strumenti per prendere decisioni mirate mette a rischio il futuro dell'azienda.
Esiste un caso più unico che raro di un imprenditore che ha "lasciato" l'azienda (Spa, la prima da me organizzata e certificata nel 97), dopo una vera certificazione collaudata per 7 anni, e questa azienda riesce ancor oggi a progredire anche in sua mancanza perché ha saputo crescere con scelte su dati reali.
L’obiettivo finale è raggiungere quell'autonomia dell’azienda che consenta, al titolare, di dedicarsi (anche) a compiti più piacevoli o altri impegni importanti.
Per vedere le referenze clicca qui

 


Esiste un motivo ulteriore per implementare sani sistemi organizzativi certificati: è il collegamento ancora poco conosciuto con la certificazione di prodotto, che diventa un obbligo, da citare e rispettare nelle certificazioni di sistema qualità e/o ambientale, quando il prodotto costruito e/o immesso sul mercato ha caratteristiche rientranti in questi ambiti (quasi sempre).(per approfondimenti vedi libro)
Nel caso di prodotti (o di macchine e apparecchiature e relative energie) marcati CE, l'azienda, certificata o meno, deve rispettare e richiamare le leggi vigenti e le norme cogenti dimostrandone l'effettiva applicazione con procedure e modulistica conforme anche alla certificazione di sistema Vision 2000.
Quest'ultimo punto documentale, anche se non espressamente obbligatorio (in quanto si deve dimostrare la conformità più nella sostanza che nella forma), risulta molto utile per una adeguata difesa in caso di contestazioni provenienti dal mercato o da enti preposti ai controlli.
La Direttiva Macchine CE cita infatti :
ALLEGATO V - DICHIARAZIONE. CE DI CONFORMITA'; par. b
b) Nel caso di fabbricazione in serie, devono essere inserite nel fascicolo tecnico costruttivo le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione, in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti, può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
Risulta chiaro che senza disposizioni definite ed applicate con una documentazione credibile che lo dimostra (appurabile nei fatti) in caso di accertata non conformità si rientra nelle gravi sanzioni previste dalla Direttiva macchine (o altre... Direttiva bassa tensione, Emc, Ped, ATEX, Raee, Prod. da Costruzione, ecc) e/o dalla precedente Direttiva 92/59 CEE (recepita con D.L. 115 del 1995) relativa alla sicurezza dei prodotti e responsabilità in caso di danni o difetti accertati (DPR 224/88) da "
prodotto difettoso".
Tale responsabilità comprende le fasi della progettazione, della produzione, fino alle istruzioni per l'uso.
La responsabilità è estesa anche a chi "immette sul mercato prodotti insicuri" e quindi ai rivenditori o distributori (art. 3 c.5 D.Lgs. 115/95).
Gli stessi criteri sono applicabili nel caso i prodotti possano costituire un pericolo ambientale in qualsiasi momento della loro vita funzionale o residuale (smaltimento).
Per approfondimenti vedi Guida alla realizzazione del FTC dal cap. 2.1 al 2.7
Da notare l'uscita dell'ultimo riferimento legislativo in materia : il decreto 172 del 21/5/04 in vigore dal 31/7/04, di recepimento della direttiva 2001/95 relativa all'immissione sul mercato dei soli prodotti sicuri.