L'esperienza acquisita dal 1995 ha da tempo superato il centinaio di macchine e impianti completi; la certificazione di prodotto riguarda i settori delle automazioni per:
• off. meccaniche
• imp. per ceramiche con tutte le macchine del processo
• magazzini automatici, macchine per stampaggio termoplastici
• macchine per l'agricoltura
• impianti portuali, movimentazione logistica
• impianti betonaggio
• industria alimentare
(dai macelli agli impianti di stagionatura e dagli impianti di produzione ai distributori di bevande)
• farmaceutica e confezionamento, elettromedicale
• impianti allarme o videonoleggio, quadri elettrici e impianti a bordo macchina
• maglierie
• falegnamerie
• alimentare (Reg CEE)
Sono state svolte esperienze significative anche nelle apparecchiature di sollevamento e in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

Il servizio di consulenza erogato sulla certificazione di prodotto comprende vari livelli di approfondimento (vedi inoltre qualità del servizio) :
• relazioni di verifica su fascicoli tecnici fino all'integrazione dell'analisi dei rischi ove carente;
• la presenza e conformità di tutta la documentazione prevista, compreso calcoli e/o prove, fino alla loro esecuzione o revisione
• relazioni di verifica dei manuali uso e manutenzione fino alla realizzazione degli stessi in affiancamento a studi di documentazione tecnica o progettazione;
progettazione di sicurezza in affiancamento ai tecnici, consistente nell'applicare i concetti, i requisiti essenziali e le norme, già in fase di progettazione delle macchine o impianti
• la certificazione verificata con ente terzo notificato per prodotti / macchine considerati pericolosi dalle varie direttive applicabili
redazione delle procedure minime di "mantenimento del livello di sicurezza" in produzione di serie da integrare col sistema qualità
• il collegamento del prodotto con l'ambiente che lo contiene (impianto e relativo layout)
assistenza alla redazione contrattuale, per definire le responsabilità specifiche attribuendole in modo concorde e cosciente; omettendo questa precisazione ci si espone a rischi sanzionati.
assistenza peritale, per controversie contrattuali, sanzioni o sequestri, infortuni legati a macchine o ambiente di lavoro e azioni di tutela in caso di applicazione della clausola di salvaguardia (a cura Ministero e a carico costruttori)

Vedi esempi di macchine certificate




La valutazione della conformità ai requisiti essenziali comprende gli approfondimenti relativi alle energie applicate alla macchina e riferite a specifiche direttive.
Tali energie sono: ELETTRICA (direttiva bassa tensione) GAS (norme gas) IDRAULICA (centraline oleoidrauliche e relativi impianti e norme collegate) o PNEUMATICA.
I requisiti minimi di sicurezza (RESS) devono essere evidenti e:
• registrati con relazioni di verifica su fascicoli tecnici fino all'integrazione dell'analisi dei rischi ove carente;
• verificati sulla presenza e conformità di tutta la documentazione prevista, compreso calcoli e/o prove, fino alla loro esecuzione o revisione
• supportati dalle relazioni di verifica dei manuali uso e manutenzione fino alla realizzazione degli stessi in affiancamento a studi di documentazione tecnica o progettazione;
• integrabili fino alla progettazione di sicurezza consistente nell'applicare i concetti, i requisiti essenziali e le norme, già in fase di progettazione delle macchine o impianti
• integrati con la certificazione verificata con ente terzo notificato per prodotti / macchine considerati pericolosi dalle varie direttive applicabili
• attuare il collegamento con la certificazione di sistema qualità certificato (ove già presente e volontario) o redigendo le procedure minime obbligatorie di "mantenimento del livello di sicurezza" da integrare nel FTC generale o nel capitolo prodotti del Manuale di sistema qualità
• attuare il collegamento del prodotto con l'ambiente che lo contiene o, nel caso specifico di un impianto, le disposizioni relative al combinato della direttiva macchine (ex DPR 459/96 ora D.L. 17/2010 col D.Lgs 626/94 ora D.Lgs 81/2008) che individua nel progettista una parte responsabile della corretta disposizione o layout che l'utilizzatore dovrà rispettare (per approfondimenti vedi libro par 5.6).
È opportuno in sede contrattuale definire tali responsabilità.


oggetto di applicazione/ CONSULENZA specifica, collegate alle macchine:
Bassa Tensione e conseguenti Emc, Raee*,
ATEX (atmosfera esplosiva, in combinazione con componenti chimici)
GAS (prodotti civili)
PED (attrezzature in pressione),
Prod. da Costruzione, ecc.
Direttiva 92/59 CEE (recepita con D.L. 115 del 1995) relativa alla sicurezza dei prodotti e responsabilità in caso di danni o difetti accertati (DPR 224/88) da "prodotto
difettoso
".
Tale responsabilità comprende le fasi della progettazione, della produzione, fino alle istruzioni per l'uso.
La responsabilità è estesa anche a chi "immette sul mercato prodotti insicuri" e quindi ai rivenditori o distributori (art. 3 c.5 D.Lgs. 115/95).
Gli stessi criteri sono applicabili nel caso i prodotti possano costituire un pericolo ambientale in qualsiasi momento della loro vita funzionale o residuale (smaltimento*).
Per approfondimenti vedi il volume "Guida alla realizzazione del FTC" dal cap. 2.1 al 2.7
Da notare l'uscita dell'ultimo riferimento legislativo in materia : il decreto 172 del 21/5/04 in vigore dal 31/7/04, di recepimento della recente direttiva 2001/95 relativa all'immissione sul mercato dei soli prodotti sicuri.

Tutti questi argomenti e molti altri sono descritti dettagliatamente ed approfonditi nelle pubblicazioni

Un esempio di corretta definizione contrattuale dei costi (indicativi) di tale servizio è individuabile col metodo applicato, in conformità alla norma (ex UNI 10771), e allegato nel file "offerta modello"